Nuova sentenza della Cassazione sui difetti delle lavorazioni nelle ristrutturazioni.

Negli appalti privati il committente che vuole contestare all’appaltatore la buona esecuzione dei lavori deve farlo in modo preciso e circostanziato. È la  conclusione cui è giuntala Corte di Cassazione con la sentenza 25433/2013.

 

la Corte di Cassazione con la sentenza 25433/2013 ha stabilito le modalità’ di comunicazione  nel caso il committente di lavori di ristrutturazione contesti la qualità dei lavori effettuati dall’impresa.

Il committente  privato  deve infatti contestare in modo preciso e con documentazione appropriata la lavorazione contestata  e non può genericamente affermare che” le lavorazioni sono state fatte male”!     Con tale generica affermazione infatti un committente privato si e’ visto rigettare la richiesta di rivedere il prezzo delle lavorazioni in quanto l’impresa, che si e’ resa disponibile ad un sopralluogo e ad un successivo intervento per rimediare alla lavorazione contestata,non avendo una precisa indicazione della lavorazione contestata non puo’ intervenire per riparare.

Cita testualmente la Cassasione: “Non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta, perché in questo modo la disponibilità dell’appaltatore alla verifica dei problemi sollevati non può tradursi nell’assunzione di un valido impegno all’eliminazione dei difetti. Senza la precisa indicazione dei difetti, anche l’impegno dell’appaltatore rimane indeterminato.

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